Art. 11.
(Divieti per gli avvocati e compensi dei difensori).

      1. È fatto divieto agli avvocati di organizzare le azioni collettive di cui alla presente legge in qualsiasi forma, anche indirettamente o per interposta persona; agli avvocati è comunque riservata la consulenza, anche stragiudiziale, sulle stesse azioni.
      2. Per ogni incarico professionale riguardante le cause o la consulenza di cui alla presente legge, l'avvocato ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile.
      3. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che

 

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attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia o che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.